(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 19, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2016, n.
15  (Disposizioni  per  la   tutela   e   la   valorizzazione   della
geodiversita', del patrimonio geologico e speleologico e  delle  aree
carsiche)  che  autorizza  l'Amministrazione  regionale  a  concedere
contributi a favore delle associazioni e dei gruppi speleologici  con
sede in Regione per la realizzazione delle attivita' speleologiche di
cui all'art. 2, comma 2, lettera n) della medesima legge regionale  e
per l'acquisto di strumentazione e attrezzature; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale  n.  15/2016  che  istituisce
l'Elenco delle associazioni e dei gruppi  speleologici  con  sede  in
Regione ed individua i criteri minimi per la loro  iscrizione,  anche
al fine di beneficiare dei contributi di cui sopra; 
  Attesa la necessita' di  definire  i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione dei contributivi previsti alle disposizioni dell'art. 19,
comma 3 della legge regionale 15/2016; 
  Richiamata al riguardo la deliberazione della Giunta  regionale  n.
1183  del  23  giugno  2017  con  la  quale  e'  stato  approvato  il
«Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai
gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi  dell'art.  19
della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15»; 
  Vista la legge regionale 20  marzo  2000,  n.  7  (Testo  unico  in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  1183  del  23
giugno 2017 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per la concessione di contributi alle
associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia  Giulia  ai
sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15», nel
testo allegato al presente provvedimento  di  cui  costituisce  parte
integrante sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI